Anagrafe Canina


La legge regionale n. 60/93 obbliga il proprietario a provvedere alla identificazione e registrazione dell’animale entro il secondo mese di vita.

Per l’identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell’anagrafe.

Il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale dal 1 gennaio 2005, in sostituzione al tatuaggio, che comportava alcuni problemi quali ad esempio lo scolorimento progressivo, la difficoltà di lettura per la presenza di peli ecc.

Dal momento che è possibile che vi siano ancora cani registrati con tatuaggio prima del 2005, qualora il tatuaggio non fosse più leggibile, il cane deve essere obbligatoriamente ri-registrato nell’anagrafe con microchip.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile.

Questo microchip viene iniettato sotto la cute del cane dietro l’orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.

Nei casi in cui è richiesto il possesso di un passaporto individuale del cane il numero di microchip dovrà essere riportato nella pagina del documento relativa all’identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip.

L’identificazione e la registrazione del cane devono essere effettuate da veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale.

I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono effettuare contestualmente la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati.